GREEN PASS: ECCO COME OPERARE DA VENERDI’ 15 OTTOBRE

Ricordiamo alle imprese che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è introdotto l’obbligo del green pass per il personale che accede in qualsiasi luogo di lavoro, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato. Sono soggetti a tale obbligo anche titolari, soci, collaboratori familiari e lavoratori esterni (es. lavoratori somministrati, appaltatori, amministratori, professionisti, ecc) e sono considerati luoghi di lavoro anche quelli all’aperto (es. cantieri) nonché gli autoveicoli, autocarri, pullman, ecc.

Non sono tenuti ad essere in possesso del green pass e non sono soggetti a verifica:

- i clienti dell’impresa che accedano ai luoghi di lavoro in qualità di semplici acquirenti o usufruitori di un servizio;

- i soggetti in possesso di esenzione dall’obbligo vaccinale attestata da apposita certificazione del medico curante, di un medico ASL o di un medico vaccinatore.

Il green pass va controllato quotidianamente.

I lavoratori (sia interni che esterni) che fossero trovati al lavoro senza essere in possesso di regolare green pass (quindi non in sede di controllo all’ingresso, ma in un momento successivo) dovranno essere segnalati al Prefetto, a cura del datore di lavoro, anche per il tramite dei soggetti incaricati alla verifica, ai fini dell’irrogazione della prevista sanzione amministrativa e sono passibili di sanzione disciplinare.

Ciascuna azienda è tenuta a strutturarsi, anche in modo semplice, adottando un modello organizzativo definito, composto da alcuni documenti base, per ottemperare alle indicazioni previste dalla Legge. Le violazioni sono soggette a pesanti sanzioni, sia in capo ai datori di lavoro che omettano il controllo (da 400 a 1.000 euro) che ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni previste dalla Legge (da 600 a 1.500 euro). In caso di recidiva, l’importo della sanzione è raddoppiato.

Quali sono gli adempimenti da porre in atto entro venerdì 15 ottobre 2021

  • Adottare una procedura organizzativa;
  • Consegnare un’informativa a tutti i dipendenti ed affiggerla in bacheca ad integrazione del codice disciplinare;
  • Consegnare un’informativa agli appaltatori;
  • Consegnare la comunicazione di nomina ai soggetti eventualmente incaricati della verifica;
  • Istituire e compilare il registro delle verifiche effettuate.

Come si effettua la verifica del green pass

La verifica è in capo al datore di lavoro, che può delegare con atto formale, cioè per iscritto, uno o più suoi collaboratori. Devono essere sottoposti a verifica tutti i soggetti obbligati al possesso del green pass ogni qual volta entrino in azienda.

La verifica dovrà essere posta in essere esclusivamente tramite l’app “VERIFICAC19” attraverso la lettura del QR code del singolo Non sono ammesse altre modalità di verifica. L’app è scaricabile gratuitamente dagli Store Apple e Android.

Per motivi di privacy non è consentito chiedere al lavoratore la documentazione cartacea, né memorizzare i dati del green pass. Al fine di poter dimostrare la regolarità del comportamento aziendale in caso di verifiche ispettive, è consigliabile istituire un registro delle verifiche effettuate, in cui vanno annotati unicamente data ed ora della verifica, nominativo del soggetto verificato ed esito della verifica. Non è consentito registrare altri dati.

Il soggetto che si presenta dichiarando di non essere in possesso di green pass o il cui QR code non risulta valido dovrà essere immediatamente allontanato. Se lavoratore dipendente, sarà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui non sarà in possesso di regolare green pass. In tal caso si consiglia di consegnare apposita comunicazione.

La verifica del green pass va effettuata anche per i lavoratori inviati all’esterno, all’occorrenza anche con modalità a distanza (es.: lavoro in appalto o trasferta, attività di formazione). In caso di verifica di soggetti la cui identità non è nota, è necessario richiedere anche l’esibizione di un valido documento d’identità, al fine di verificare la corrispondenza delle sue generalità con quelle registrate nel green pass. Per motivi di privacy è vietato chiedere copia del documento d’identità o registrarne gli estremi.

Si ricorda, infine, che la disponibilità del green pass da parte dei lavoratori non fa decadere alcuna delle misure di sicurezza già in vigore, che vanno pertanto ancora rigorosamente rispettate.